Approvata le legge sulla dislessia e D.S.A.

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Il testo della legge
sulla dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento
quali disgrafia, disortografia e disgrafia
(approvata dal Senato il 29/09/2010).

www.aiditalia.org

Con le norme previste nella legge appena approvata viene rafforzato il diritto all’istruzione e al successo formativo, ad avere pari opportunità.

Fino a ieri la lentezza nella lettura, il disordine di scrittura, o la scarsa concentrazione, potevano essere facilmente interpretati come semplice svogliatezza, scarso impegno, pigrizia.

I tentativi di nascondere le difficoltà da parte dei ragazzi, le mancate o tardive diagnosi sappiamo bene che possono causare conseguenze come scarsa autostima, ansia da fallimento o blocchi nell’apprendimento talvolta irreversibilie e possono essere all’origine dell’abbandono scolastico.

Una legge che riconosca il problema, potrà superare la debolezza delle circolari con le quali finora era stato affrontato il problema con il risultato di delegarlo alla discrezionalità delle scuole e alla buona volontà degli insegnanti.

Sarà sicuramente rafforzato il diritto all’istruzione e al successo formativo, ad avere pari opportunità.

Sono misure necessarie per garantire il necessario benessere, condizione per una crescita serena, favorire l’apprendimento, incoraggiare la fiducia in sé e nelle proprie capacità, sviluppare l’autostima; per evitare che le difficoltà legate alla dislessia e DSA mettano i bambini in condizioni di svantaggio, col rischio di frustrazioni che sviluppano ansia, aggressività, irrequietezza, depressione.

E’ sicuramente un passo avanti poter fruire di strumenti dispensativi e compensativi, l’introduzione di piani didattici personalizzati adatti ai diversi gradi di difficoltà di apprendimento

È prevista e finanziata già per due anni una specifica formazione degli insegnanti affinché acquisiscano l’abilità necessaria a individuare sia gli strumenti dispensativi e compensativi a cui ricorrere, sia i casi di reale presenza di disturbi specifici di apprendimento.

Al momento, e’ disponibile in internet e sul sito dell’associazione
 dislessici il testo su due colonne a confronto.

Il testo approvato dal senato (a settembre 2010) e’ quello sulla destra
 approvato dalla camera, (a giugno 2010).

(Il testo sulla sinistra è quello che era stato approvato dal Senato nel 2009).

La legge nel dettaglio

Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalità che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA. Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un’adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto è quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. Rilevante, poi, l’articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. È previsto pure per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale. Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell’articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All’articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

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